La LEGGE 133 – I punti critici per l’università.

Art. 16.
Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università

1. In attuazione dell’articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti
e dell’autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università
pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato.
La delibera di trasformazione e’ adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed
e’ approvata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La trasformazione opera a
decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di adozione della delibera.

2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella
titolarità del patrimonio dell’Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni
universitarie e’ trasferita, con decreto dell’Agenzia del demanio, la proprietà dei beni
immobili già in uso alle Università trasformate.

3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni
ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.

4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi
secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei
principi di economicità della gestione. Non e’ ammessa in ogni caso la distribuzione di
utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo
svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono
destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.

5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni
universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque
altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari
notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono
ridotti del 90 per cento.

6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i
regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali
devono essere approvati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Lo statuto può
prevedere l’ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.

7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l’amministrazione,
la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello
Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario.

8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile,
nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.

9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura
l’equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo
il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a
fini perequativi, l’entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.

10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e’ esercitata dal Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie e’
assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.

11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le
modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al
Parlamento.

12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della
fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca nomina un Commissario
straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con
il compito di salvaguardare la corretta gestione dell’ente ed entro sei mesi da tale
nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell’ente medesimo, secondo quanto
previsto dallo statuto.

13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale
amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e
giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni
vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la
natura privatistica delle fondazioni medesime.

 

 

 

Art. 66.
Turn over

1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008
a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle
misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento
delle assunzioni previste dal presente decreto.

2. All’articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli
anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole «per l’anno 2008» e le parole «per
ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo anno».

3. Per l’anno 2009 le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente
di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella
relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle
unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per
cento delle unità cessate nell’anno precedente.

4. All’articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli
anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2008».

5. Per l’anno 2009 le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 526, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei
requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni
avvenute nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da
stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità
cessate nell’anno precedente.

6. L’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e’ sostituito dal
seguente: «Per l’anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad
ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale
corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e’
istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze pari a 25 milioni di euro per l’anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui
all’articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.».

7. Il comma 102 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e’ sostituito dal
seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad
una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno
precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può
eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell’anno precedente.

8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell’articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.

9. Per l’anno 2012, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente
di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella
relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di
personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell’anno
precedente.

10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalità di
cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie
e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate
dai relativi organi di controllo.

11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale
di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di
personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la
professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di
settore.

12. All’articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da
ultimo dall’articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A
decorrere dall’anno 2011» sono sostituite dalle parole «A decorrere dall’anno 2013».

13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011
fermi restando i limiti di cui all’articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, nei confronti del personale delle università. Nei limiti previsti dal presente comma
e’ compreso, per l’anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione
in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti
delle università per l’anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni
di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l’autorizzazione
legislativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24
dicembre 1993, n. 537
, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle
università, e’ ridotta di 63,5 milioni di euro per l’anno 2009, di 190 milioni di euro
per l’anno 2010, di 316 milioni di euro per l’anno 2011, di 417 milioni di euro per l’anno
2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.

14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
nei limiti di cui all’articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti
anni non può eccedere le unità cessate nell’anno precedente.

 

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